Norme per l'iscrizione

Praticanti

Documento pubblicato il 01/01/70 Criteri interpretativi per il praticantato - aggiornamento anno 2023

Il Consiglio nazionale dell’Ordine, con decisione del 28 marzo 2023  e le successive linee guida approvate l'11 maggio 2023  ha provveduto ad aggiornare i criteri interpretativi del praticantato. Il Consiglio dell'Odg Toscana ha approvato un proprio regolamento di recepimento dei criteri di cui sopra. In base al nuovo regolamento, il richiedente, che abbia svolto attività giornalistica continuativa ed effettiva negli ultimi 12 mesi con compensi indicativamente equiparabili al minimo tabellare lordo previsto dal C.N.L.G. per il praticante con meno di 12 mesi di servizio, può chiedere l'iscrizione nel registro praticanti. E' prevista la nomina di un tutor giornalista professionista il quale avrà il compito di presentare al Consiglio dell'Ordine relazioni a cadenza semestrale ed una relazione finale a praticantato completato. Il richiedente, inoltre, dovrà svolgere la formazione come indicato nel regolamento.

ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI - riconoscimento d'ufficio

In assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall’articolo 34 della legge 63/69 i Consigli regionali possono procedere all’iscrizione al registro praticanti a seguito dell’accertamento:

1. della consistenza della struttura redazionale ed organizzativa di ciascuna azienda editoriale e della presenza di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell’attività giornalistica,

2. della qualità e dell’ampiezza del lavoro giornalistico svolto e della sussistenza dei requisiti del praticantato,

3. della non precarietà delle iniziative editoriali che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno e dell’affidamento della direzione ad iscritti all’Albo.

Per strutture redazionali ed organizzative si intendono la composizione della redazione che può essere costituita da giornalisti professionisti e pubblicisti con rapporto di lavoro a tempo pieno o di collaborazione coordinata e continuata…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I Consigli regionali sono spesso chiamati a decidere se concedere il praticantato d’ufficio al fine di poter sostenere l’esame.

Il Consiglio nazionale ha definito alcuni punti anche in tal senso.

Per la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica a norma dell’articolo 43 del Regolamento di esecuzione, gli Ordini regionali devono accertare o il rifiuto del direttore a rilasciare dichiarazione di inizio o di compiuto praticantato o quanto meno la mancata risposta dello stesso all’istanza avanzata dall’interessato o alla richiesta dell’Ordine ovvero l’assenza di un giustificato motivo perché il direttore abbia omesso o ritardi l’adempimento previsto dalla legge,

Sono possibili accertamenti diretti da parte del Consiglio regionale nella struttura redazionale.

(…) Per quanto concerne il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla forma dell’elemento retribuzione che è requisito essenziale, ma che per iniziativa del datore di lavoro può avere una diversa definizione ed una misura non contrattuale, dovrà in ogni caso accertarsi se lo stesso configuri gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato e cioè: vincolo della subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del praticante nell’organizzazione unitaria dell’impresa; continuità di prestazione con impegno quotidiano sotto la guida di un giornalista , che preveda un orario di lavoro predeterminato e comunque lo svolgimento di un numerosi ore lavorative complessivamente adeguato all’orario contrattuale.

ALTRE FORME DI PRATICANTATO

1) CONTRATTO AER ANTI CORALLO

Nelle aziende editoriali radiotelevisive locali che applicano il contratto Aer Anti Corallo e che abbiano quale direttore responsabile un pubblicista nonché una struttura redazionale di giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati sufficienti all’emissione di radiotelegiornali quotidiani, il ruolo di tutor può essere svolto anche da una giornalista professionista con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata purché assicuri in redazione una presenza non episodica.

In assenza di un giornalista professionista, l’azienda editoriale può chiedere all’Ordine regionale la designazione di un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor (preparerà poi una relazione).

2) CONTRATTI A TERMINE

Fatto salvo quanto previsto dall’accordo sui contratti di formazione lavoro, 12 mesi, nelle aziende editoriali sono ammessi i contratti di praticantato a termine purché la loro durata consenta il completamento del tirocinio.


Per ulteriori informazioni presidente e consiglieri dell’Ordine toscano sono a disposizione degli iscritti.

MODULISTICA
La domanda di iscrizione deve essere redatta sulla modulistica predisposta dall'ordine.
La modulistica deve essere già compilata al momento del deposito della domanda presso l'ordine.
Contatta la segreteria per richiedere la modulistica: info@odg.toscana.it


Scarica Allegato Download regolamento criteri interpretativi praticantato approvato da Odg Toscana
Scarica Allegato Download Modulo per il Trattamento dei dati personali
Scarica Allegato Download Domanda praticanti
Scarica Allegato Download Domanda praticanti con domicilio professionale
Scarica Allegato Download Domanda praticanti per chi ha contratti a termine
Scarica Allegato Download Norme praticanti per chi NON E' pubblicista
Scarica Allegato Download Norme per praticanti già iscritti nell'elenco pubblicisti
Scarica Allegato Download Modulo di Autocertificazione Generale

Pubblicisti giornali, periodici e Internet

Documento pubblicato il 01/01/70

Norme per l'iscrizione nell'elenco pubblicisti

L'iscrizione nell'elenco pubblicisti è disciplinata dall'art. 35 della legge 3.2.1963 n. 69 e dall'art. 34 del regolamento attuativo. Occorre documentare l'ultimo biennio (da conteggiarsi con riferimento alla data di presentazione della domanda) di attività giornalistica retribuita e svolta con continuità nel periodo di riferimento. I parametri minimi definiti dal Consiglio e riferiti al biennio sono i seguenti:

 - per le collaborazioni con quotidiani 100 articoli e 2000 euro di retribuzione lorda;
 - per le collaborazioni con settimanali e bisettimanali 60 articoli e 1500 euro di retribuzione lorda;
 - per le collaborazioni con mensili ed altri periodici 20 articoli e 1000 euro di retribuzione lorda.

Le collaborazioni con le testate online sono equiparate a tutti gli effetti con quelle cartacee e, per individuarne la periodicità, si fa riferimento alla loro frequenza di aggiornamento.

La modulistica, scaricabile da questa pagina unitamente ad un formulario ove sono indicate le procedure da seguire, deve essere già compilata al momento del deposito della domanda presso l'ordine. 

Alcuni moduli sono a compilazione obbligata: è quindi necessario compilarli al computer (muovendosi con la freccia o col tasto tab) e poi stamparli.

Per potersi iscrivere all’albo dei giornalisti, nell’elenco pubblicisti, è infine necessario aver frequentato il corso di formazione per aspiranti pubblicisti on line: https://pubblicisti.formazionegiornalisti.it/

Occorrerà presentare i due attestati di superamento del corso unitamente alla domanda di iscrizione.


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Scarica Allegato Download domanda con domicilio professionale
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Professionisti

Documento pubblicato il 01/01/70 I praticanti che hanno superato l'esame di idoneità professionale devono far domanda di iscrizione nell'elenco professionisti.

Si prega di allegare alla domanda anche copia del certificato del superamento dell'esame orale.

Alcuni moduli sono a compilazione obbligata: è necessario compilarli prima al computer (muovendosi con la freccia o col tasto tab) e poi stamparli.

E' necessario compilare per tutti:

- il modulo di domanda
- l'autocertificazione generale
- il modulo per il trattamento dei dati personali.

E' possibile inoltre iscrivere anche le socità tra professionisti (STP). Tra i download sono disponibili le norme ed il modello di domanda.



Scarica Allegato Download norme professionisti per chi è già pubblicista
Scarica Allegato Download norme professionisti per chi NON E' pubblicista
Scarica Allegato Download Modulo per il Trattamento dei dati personali
Scarica Allegato Download Norme iscrizione STP
Scarica Allegato Download Domanda iscrizione STP
Scarica Allegato Download Domanda professionisti
Scarica Allegato Download Domanda professionisti con domicilio professionale
Scarica Allegato Download autocertificazione

Iscrizione a titolo provvisorio

Documento pubblicato il 01/01/70
Art. 47 L. 3.02.1963 nr. 69
"La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti poitici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge.(La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti).
Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo."
 
Art. 58 Regolamento per l'esecuzione della L. 3.02.1963 nr. 69
(dpr 4/2/65 nr. 115)
"Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali. 
La domanda per la iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. 
Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art.47 della legge. 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina, a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista se trattasi di periodico. 
Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell'albo che nei certificati rilasciati all'iscritto. 
Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa." 

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Elenco Speciale

Documento pubblicato il 01/01/70 Possono iscriversi nell'elenco speciale coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, hanno necessità di assumere la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici (art.28 legge 69/1963).

DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE:
  • Domanda di iscrizione, con marca da bollo da € 16 da compilarsi nel modello   rilasciato dall’Ordine.
  • Notificazione di nascita, cittadinanza e residenza mediante certificato in bollo, o mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968, oppure con semplice esibizione di un documento di riconoscimento valido se la domanda è presentata personalmente dall’interessato.
  • Scheda rilasciata dall’Ordine debitamente compilata in ogni sua parte.
  • Copia della pubblicazione di cui si assume la direzione, se già edita, o comunque bozza, anche parziale, in caso di nuova pubblicazione.
  • Modulo trattamento dati personali (privacy)
 
Non possono essere iscritti coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Per l'accertamento dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. Si precisa inoltre che, in caso di subentro ad un direttore responsabile iscritto nell’elenco speciale presso il nostro Ordine, dovranno pervenire contestualmente le dimissioni del vecchio direttore.
 
Documenti da presentare dopo la comunicazione di accettazione della domanda
  • Ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 168 da effettuare sul c/c n.8003 intestato a Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative - Roma (specificare nella causale del versamento: prima iscrizione Elenco speciale annesso all’Albo dei giornalisti della Toscana).
  • Assegno di € 599 intestato a Ordine Giornalisti della Toscana (corrispondente a € 500,00 per quota di prima iscrizione, a € 95,00 per la quota dell'anno in corso e a € 4 per bolli quietanza). Si precisa che la quota di € 95,00  è valida per l'anno in corso indipendentemente dal mese in cui avviene l'iscrizione. Le quote degli anni successivi devono essere versate, per evitare il pagamento dell'indennità di mora, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  • Primo numero del periodico di cui si è assunta la direzione, non appena uscito, se si tratta di nuova pubblicazione. All’inizio di ogni anno dovrà essere fornito all’Ordine l’ultimo numero del periodico.
 
SI FA PRESENTE CHE PER OGNI PUBBLICAZIONE DA DIRIGERE DEVE ESSERE RILASCIATA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’ORDINE. PERTANTO, PER ASSUMERE LA DIREZIONE DI ULTERIORI TESTATE E’ NECESSARIO RICHIEDERNE L’AUTORIZZAZIONE.  



NORME PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIREZIONE RESPONSABILE DI UNA NUOVA TESTATA
  • Richiesta di autorizzazione, con marca da bollo da € 16 da compilarsi nel modello rilasciato dall’Ordine
  • Scheda rilasciata dall’Ordine debitamente compilata in ogni sua parte.
  • Copia della pubblicazione per la quale si chiede l’autorizzazione alla direzione, se già edita, o comunque bozza, anche parziale, in caso di nuova pubblicazione.
  • In caso di sostituzione del direttore responsabile deve essere allegata anche la lettera di dimissione dello stesso.
  • Modulo trattamento dati personali (privacy)
Versamenti da effettuare dopo l'avvenuta autorizzazione: assegno di € 502 intestato a Ordine dei Giornalisti della Toscana. In alternativa è possibile versare tale importo sul c/c postale nr. 20413506 intestato a “Ordine dei Giornalisti della Toscana” – vicolo de’ Malespini 1 – 50122 Firenze o ancora effettuare un bonifico IBAN: IT 51 V 07601 02800 000020413506. 



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Elenco Stranieri

Documento pubblicato il 01/01/70
Art. 36 L. 3 febbraio 1963 nr. 69. Giornalisti stranieri.

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (Comma così modificato dall'art. 1 L.10 giugno 1969, n. 308)
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
 

Regolamento di attuazione della L. 3 febbraio 1963, nr. 69. (dpr4/2/65 nr. 115)
Art. 33 Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri.

 
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovre il posssesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalsitica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

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Pubblicisti emittenti

Documento pubblicato il 01/01/70

Norme per l'iscrizione nell'elenco pubblicisti

L'iscrizione nell'elenco pubblicisti è disciplinata dall'art. 35 della legge 3.2.1963 n. 69 e dall'art. 34 del regolamento attuativo. Occorre documentare l'ultimo biennio (da conteggiarsi con riferimento alla data di presentazione della domanda) di attività giornalistica retribuita e svolta con continuità nel periodo di riferimento. Sono richiesti, nel biennio, almeno 100 servizi e 2000 euro di retribuzione lorda.


La modulistica, scaricabile da questa pagina unitamente ad un formulario dove sono indicate le procedure da seguire, deve essere già compilata al momento del deposito della domanda presso l'ordine. Alcuni moduli sono a compilazione obbligata: devono essere quindi compilati al computer (muovendosi con la freccia o col tasto tab) e successivamente stampati.

Per potersi iscrivere all’albo dei giornalisti, nell’elenco pubblicisti, è infine necessario aver frequentato il corso di formazione per aspiranti pubblicisti on line: https://pubblicisti.formazionegiornalisti.it/ 

Occorrerà presentare i due attestati di superamento del corso unitamente alla domanda di iscrizione.


 


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Pubblicisti fotoreporter

Documento pubblicato il 01/01/70  Norme per l'iscrizione nell'elenco pubblicisti

L'iscrizione nell'elenco pubblicisti è disciplinata dall'art. 35 della legge 3.2.1963 n. 69 e dall'art. 34 del regolamento attuativo. Occorre documentare l'ultimo biennio (da conteggiarsi con riferimento alla data di presentazione della domanda) di attività giornalistica retribuita e svolta con continuità nel periodo di riferimento. I parametri minimi definiti dal Consiglio e riferiti al biennio sono i seguenti:

 - per le collaborazioni con quotidiani 100 servizi e 2000 euro di retribuzione lorda;
 - per le collaborazioni con settimanali e bisettimanali 60 servizi e 1500 euro di retribuzione lorda;
 - per le collaborazioni con mensili ed altri periodici 20 servizi e 1000 euro di retribuzione lorda.

Le collaborazioni con le testate online sono equiparate a tutti gli effetti con quelle cartacee e, per individuarne la periodicità, si fa riferimento alla loro frequenza di aggiornamento.

La modulistica, scaricabile da questa pagina unitamente ad un formulario ove sono indicate le procedure da seguire, deve essere già compilata al momento del deposito della domanda presso l'ordine. 

Alcuni moduli sono a compilazione obbligata: è quindi necessario compilarli al computer (muovendosi con la freccia o col tasto tab) e poi stamparli.

Per potersi iscrivere all’albo dei giornalisti, nell’elenco pubblicisti, è infine necessario aver frequentato il corso di formazione per aspiranti pubblicisti on line: https://pubblicisti.formazionegiornalisti.it/ 

Occorrerà presentare i due attestati di superamento del corso unitamente alla domanda di iscrizione.



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