Norme per l'iscrizione - Praticanti

Criteri interpretativi per il praticantato - aggiornamento anno 2023

Il Consiglio nazionale dell’Ordine, con decisione del 28 marzo 2023  e le successive linee guida approvate l'11 maggio 2023  ha provveduto ad aggiornare i criteri interpretativi del praticantato. Il Consiglio dell'Odg Toscana ha approvato un proprio regolamento di recepimento dei criteri di cui sopra. In base al nuovo regolamento, il richiedente, che abbia svolto attività giornalistica continuativa ed effettiva negli ultimi 12 mesi con compensi indicativamente equiparabili al minimo tabellare lordo previsto dal C.N.L.G. per il praticante con meno di 12 mesi di servizio, può chiedere l'iscrizione nel registro praticanti. E' prevista la nomina di un tutor giornalista professionista il quale avrà il compito di presentare al Consiglio dell'Ordine relazioni a cadenza semestrale ed una relazione finale a praticantato completato. Il richiedente, inoltre, dovrà svolgere la formazione come indicato nel regolamento.

ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI - riconoscimento d'ufficio

In assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall’articolo 34 della legge 63/69 i Consigli regionali possono procedere all’iscrizione al registro praticanti a seguito dell’accertamento:

1. della consistenza della struttura redazionale ed organizzativa di ciascuna azienda editoriale e della presenza di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell’attività giornalistica,

2. della qualità e dell’ampiezza del lavoro giornalistico svolto e della sussistenza dei requisiti del praticantato,

3. della non precarietà delle iniziative editoriali che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno e dell’affidamento della direzione ad iscritti all’Albo.

Per strutture redazionali ed organizzative si intendono la composizione della redazione che può essere costituita da giornalisti professionisti e pubblicisti con rapporto di lavoro a tempo pieno o di collaborazione coordinata e continuata…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I Consigli regionali sono spesso chiamati a decidere se concedere il praticantato d’ufficio al fine di poter sostenere l’esame.

Il Consiglio nazionale ha definito alcuni punti anche in tal senso.

Per la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica a norma dell’articolo 43 del Regolamento di esecuzione, gli Ordini regionali devono accertare o il rifiuto del direttore a rilasciare dichiarazione di inizio o di compiuto praticantato o quanto meno la mancata risposta dello stesso all’istanza avanzata dall’interessato o alla richiesta dell’Ordine ovvero l’assenza di un giustificato motivo perché il direttore abbia omesso o ritardi l’adempimento previsto dalla legge,

Sono possibili accertamenti diretti da parte del Consiglio regionale nella struttura redazionale.

(…) Per quanto concerne il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla forma dell’elemento retribuzione che è requisito essenziale, ma che per iniziativa del datore di lavoro può avere una diversa definizione ed una misura non contrattuale, dovrà in ogni caso accertarsi se lo stesso configuri gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato e cioè: vincolo della subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del praticante nell’organizzazione unitaria dell’impresa; continuità di prestazione con impegno quotidiano sotto la guida di un giornalista , che preveda un orario di lavoro predeterminato e comunque lo svolgimento di un numerosi ore lavorative complessivamente adeguato all’orario contrattuale.

ALTRE FORME DI PRATICANTATO

1) CONTRATTO AER ANTI CORALLO

Nelle aziende editoriali radiotelevisive locali che applicano il contratto Aer Anti Corallo e che abbiano quale direttore responsabile un pubblicista nonché una struttura redazionale di giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati sufficienti all’emissione di radiotelegiornali quotidiani, il ruolo di tutor può essere svolto anche da una giornalista professionista con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata purché assicuri in redazione una presenza non episodica.

In assenza di un giornalista professionista, l’azienda editoriale può chiedere all’Ordine regionale la designazione di un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor (preparerà poi una relazione).

2) CONTRATTI A TERMINE

Fatto salvo quanto previsto dall’accordo sui contratti di formazione lavoro, 12 mesi, nelle aziende editoriali sono ammessi i contratti di praticantato a termine purché la loro durata consenta il completamento del tirocinio.


Per ulteriori informazioni presidente e consiglieri dell’Ordine toscano sono a disposizione degli iscritti.

MODULISTICA
La domanda di iscrizione deve essere redatta sulla modulistica predisposta dall'ordine.
La modulistica deve essere già compilata al momento del deposito della domanda presso l'ordine.
Contatta la segreteria per richiedere la modulistica: info@odg.toscana.it


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Scarica Allegato Download Norme praticanti per chi NON E' pubblicista
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