Norme per l'iscrizione - Pubblicisti giornali, periodici e Internet

Norme per l'iscrizione nell'elenco pubblicisti

L'iscrizione nell'elenco pubblicisti è disciplinata dall'art. 35 della legge 3.2.1963 n. 69 e dall'art. 34 del regolamento attuativo. Occorre documentare l'ultimo biennio (da conteggiarsi con riferimento alla data di presentazione della domanda) di attività giornalistica retribuita e svolta con continuità nel periodo di riferimento. I parametri minimi definiti dal Consiglio e riferiti al biennio sono i seguenti:

 - per le collaborazioni con quotidiani 100 articoli e 2000 euro di retribuzione lorda;
 - per le collaborazioni con settimanali e bisettimanali 60 articoli e 1500 euro di retribuzione lorda;
 - per le collaborazioni con mensili ed altri periodici 20 articoli e 1000 euro di retribuzione lorda.

Le collaborazioni con le testate online sono equiparate a tutti gli effetti con quelle cartacee e, per individuarne la periodicità, si fa riferimento alla loro frequenza di aggiornamento.

La modulistica, scaricabile da questa pagina unitamente ad un formulario ove sono indicate le procedure da seguire, deve essere già compilata al momento del deposito della domanda presso l'ordine. 

Alcuni moduli sono a compilazione obbligata: è quindi necessario compilarli al computer (muovendosi con la freccia o col tasto tab) e poi stamparli.

Per potersi iscrivere all’albo dei giornalisti, nell’elenco pubblicisti, è infine necessario aver frequentato il corso di formazione per aspiranti pubblicisti on line: https://pubblicisti.formazionegiornalisti.it/

Occorrerà presentare i due attestati di superamento del corso unitamente alla domanda di iscrizione.


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