Trasparenza - Sovvenzioni e contributi - Criteri e modalità

Regolamento per la concessione dei patrocini

Art. 1 – PATROCINIO
 
Il consiglio dell’0rdine dei giornalisti della Toscana può concedere il patrocinio a manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere nazionale e a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare la continuità per il carattere qualificante che rivestono per la professione.
 
Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio regionale dell’Ordine. I richiedenti devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione.
 
Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio regionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell’iniziativa.
 
La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.
 
 
Art. 2 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
 
Ai fini del conferimento del patrocinio, viene acquisito il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, gli eventuali ulteriori patrocini, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l’interesse sociale, culturale e scientifico dell’iniziativa a livello nazionale. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione.
 
Può inoltre essere richiesta la seguente documentazione:
  1. il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, con la specificazione del progetto complessivo in cui l’iniziativa si inserisce;
  2. copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore.
 
In caso di urgenza il patrocinio è concesso direttamente dal Presidente che ne riferisce al Consiglio regionale nella prima riunione utile.
 
Art. 3 – PATROCINIO E CONTRIBUTO
 
La concessione, oltre che del patrocinio, di un contributo che determini l’assunzione di oneri economici per l’Ordine dei giornalisti è decisa dal Consiglio regionale che provvede ad indicare il capitolo di spesa nel bilancio di spesa corrente.
 
 
 
 
 
 
 
  

Allegati

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