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Registrazione periodici web.

Le precisazioni del Consiglio Nazionale in merito alle disposizioni in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici (L. n. 103/2012)

Si comunica che per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 63/2012, convertito con modifiche in legge n. 103/2012, sono state introdotte delle norme di semplificazione a favore dei periodici web di piccole dimensioni.

La nuova disciplina esenta gli editori delle testate on line e telematiche aventi determinate caratteristiche dall'assolvimento di alcuni precisi obblighi di legge, che invece continuano a sussistere per altri prodotti editoriali.

In particolare, il primo comma dell'art. 3-bis della legge citata ha stabilito che: "Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, nr. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni".

In altri termini, le suddette testate sono esentate: dall'obbligo di registrazione presso il tribunale, come stabilito dalla legge sulla stampa (art. 5, l. 47/48); dalle disposizioni in materia di titolarità delle imprese editrici previste (art. 1, l. 416/81) e dall'iscrizione al registro degli operatori della comunicazione (art. 16, l. 62/2001).

Ciò premesso, rimane per esse l'obbligo di cui all'art. 2 della legge sulla stampa ossia quello della pubblicazione di specifiche indicazioni sugli stampati (c.d. gerenza). Infatti, l'art. 1, 3° comma, della legge 62/2001 - afferente l'editoria ed i prodotti editoriali - richiama espressamente tale adempimento.

Se, quindi, per le testate in questione è stata introdotta una semplificazione amministrativa concernente la registrazione in pubblici registri, ciò non significa che le stesse non debbano più adempiere a tutte le altre disposizioni che l'ordinamento impone ai periodici tra cui, soprattutto, l'indicazione di un direttore responsabile ai sensi della l. n. 69/1963.

Distinti saluti

Il Direttore
Ennio Bartolotta
Notizia pubblicata il 03/09/12
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