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Ricongiungimento: regolamento degli Ordini Regionali

Documento approvato dai Presidenti degli Ordini Regionali


Al via l'esame delle domande presentate dai giornalisti pubblicisti per il ricongiungimento, valido per ottenere la qualifica di professionista.

In seguito alla riunione dei presidenti dell'Ordine che si è svolta il 5 febbraio scorso infatti è stato deciso di procedere all'esame delle domande, tenendo conto però del regolamento approvato in tale seduta.

In base infatti alla legge 63/1969, alla Riforma dell'Ordine, alla legge sull'equo compenso, e alla delibera del Cnog del 18 dicembre scorso, sono state stabilite le seguenti regole:

- l'attività giornalistica va svolta dal pubblicista richiedente negli ultimi cinque anni, con almeno 18 mesi nell'ultimo triennio;
- l'attività giornalistica va svolta presso una o più testate giornalistiche e sotto la guida di un giornalista professionista;
- il reddito riferito all’attività giornalistica è indicativamente il minimo contrattuale netto previsto per il praticante, con regolari contributi previdenziali (Inpgi e/o altri istituti previdenziali collegabili allo svolgimento dell’attività di informazione) per almeno 36 mesi, di cui 18 nell'ultimo triennio;
- perché sia possibile il Ricongiungimento in un Ufficio stampa è necessario che la struttura sia dotata di una testata giornalistica registrata presso la quale l'aspirante praticante svolga l'attività sotto la guida di un giornalista professionista;
- il Consiglio regionale dell'Ordine valuta l'attività, la consistenza e l'idoneità della redazione in cui il richiedente presta la sua attività, anche a distanza, per garantire il compimento di un adeguato tirocinio formativo.

Il Consiglio regionale della Toscana valuterà quindi le domande che arriveranno in base ai suddetti requisiti.

Di seguito il testo approvato durante l'Assemblea dei presidenti a Roma.

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RICONGIUNGIMENTO, BOZZA REGOLAMENTO ORDINI REGIONALI

I presidenti degli Ordini regionali riuniti a Roma il 5 febbraio 2014 a Roma hanno concordato, nel tentativo di uniformare i criteri di valutazione, di dare il via libera all’esame delle domande presentate dagli iscritti sulla base della delibera del Cnog del 18-12-2013 sul cosiddetto Ricongiungimento. In relazione al documento approvato dagli Ordini regionali in un’analoga riunione tenutasi a Roma il 30 ottobre 2013, i presidenti ritengono che per l’esame delle pratiche sia necessario rifarsi al seguente regolamento:

Visto l'articolo 34 della legge 69/63;
visti gli articoli 36 e 41 del Regolamento per l'esecuzione della stesa legge;
vista la delibera del Cnog 18-12-2013 “Ricongiungimento per i pubblicisti”;
ritenuto che alcune parti della delibera del Cnog appaiono non in linea con la legge 69/63 e il relativo Regolamento esecutivo;
sottolineato che la delibera del Cnog va interpretata come governo della fase di transizione in attesa della Riforma dell'Ordine e dell'attuazione della legge sull'equo compenso;
sulla base del pronunciamento dei rappresentanti degli Ordini regionali riuniti a Roma il 5-2-2014

il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana valuta che la delibera del Cnog 18-12-2013 vada applicata tenendo conto dei seguenti requisiti indicati dalla legge 69/63 e dal suo regolamento esecutivo:

1) l'attività giornalistica riferita al Ricongiungimento va svolta dal pubblicista richiedente negli ultimi cinque anni, con almeno 18 mesi nell'ultimo triennio;
2) l'attività giornalistica va svolta presso una o più testate giornalistiche e sotto la guida di un giornalista professionista;
3) il reddito riferito all’attività giornalistica è indicativamente il minimo contrattuale netto previsto per il praticante, con regolari contributi previdenziali (Inpgi e/o altri istituti previdenziali collegabili allo svolgimento dell’attività di informazione) per almeno 36 mesi, di cui 18 nell'ultimo triennio;
4) perché sia possibile il Ricongiungimento in un Ufficio stampa è necessario che la struttura sia dotata di una testata giornalistica registrata presso la quale l'aspirante praticante svolga l'attività sotto la guida di un giornalista professionista;
5) il Consiglio regionale dell'Ordine valuta l'attività, la consistenza e l'idoneità della redazione in cui il richiedente presta la sua attività, anche a distanza, per garantire il compimento di un adeguato tirocinio formativo.

Notizia pubblicata il 17/02/14
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