Norme per l’iscrizione – Elenco Stranieri

Art. 36 L. 3 febbraio 1963 nr. 69. Giornalisti stranieri.

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (Comma così modificato dall’art. 1 L.10 giugno 1969, n. 308)

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’art. 31 oltre che da un’attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità. Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.

Regolamento di attuazione della L. 3 febbraio 1963, nr. 69. (dpr4/2/65 nr. 115)
Art. 33 Modalità di iscrizione nell’elenco speciale dei giornalisti stranieri.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell’art. 36 della legge, e deve altresì comprovre il posssesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalsitica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.


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