Norme per l’iscrizione – Iscrizione a titolo provvisorio

Art. 47 L. 3.02.1963 nr. 69

“La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti poitici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all’albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l’annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell’elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell’elenco pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell’elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all’art. 35 della presente legge.(La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell’elenco dei professionisti).

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell’albo.”

Art. 58 Regolamento per l’esecuzione della L. 3.02.1963 nr. 69

(dpr 4/2/65 nr. 115)

“Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali. 

La domanda per la iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni cui all’art. 47 della legge negli elenchi dell’albo deve essere diretta al Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. 

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell’art.47 della legge. 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina, a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista se trattasi di periodico. 

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell’albo che nei certificati rilasciati all’iscritto. 

Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all’atto della cessazione dell’incarico di direttore, darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d’ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.” 

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